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PUG - Disciplina del Piano

Azione 2.2a Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali


 

> Descrizione  
Il Piano eredita una dotazione complessiva di aree pubbliche destinate a servizi di più di 12 milioni di mq (che diventano 15 milioni se si contano anche le attrezzature di livello metropolitano). Queste aree costituiscono la base per assicurare un buon livello di qualità dell’abitare diffuso nella città e per soddisfare il fabbisogno di servizi. E’ infatti a partire dalla disponibilità di queste aree e di queste attrezzature che è possibile rinnovare un’offerta di servizi che deve stare al passo con il mutamento sociale della città.
 
2043
Dal punto di vista quantitativo il Piano registra una disponibilità di 32,4 mq pro capite di dotazioni pubbliche (“standard”), che garantisce il raggiungimento dei livelli minimi richiesti dal DM 1444/1968 e il soddisfacimento dei livelli già stabiliti dalla pianificazione regionale previgente in vigore dal 1978 al 2017 (30 mq per abitante negli insediamenti residenziali) e confermato nell’Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n.110/2021 . Se si considera la popolazione temporanea (studenti fuori sede, lavoratori, pendolari, turisti e altre persone che gravitano in città per motivi diversi) la disponibilità resta pressoché invariata, attestandosi a circa 31,8 mq pro capite. Il Piano conferma l’obiettivo di 30 mq per abitante, identificando per ogni singola parte di città riconosciuta dal Piano per caratteristiche omogenee (i 24 areali), il fabbisogno di aree necessario al raggiungimento dello standard suddetto. La determinazione dei fabbisogni è contenuta nel bilancio delle dotazioni pro capite presente in Profilo e conoscenze - Scheda 17 >> e nella Valsat al capitolo 4.2.2 >>.
 
2044
Dal punto di vista qualitativo il Piano, con le disposizioni di cui alla strategia 2.3 >> intende costruire sul territorio un’infrastruttura di luoghi diffusi per la vita in pubblico di alta qualità e accessibilità sostenibile (servizi di prossimità).
 
2045
Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana devono concorrere ad assicurare il livello minimo di qualità urbana ed ecologico ambientale sopra richiamato e a ridurre i fabbisogni non soddisfatti negli areali dove vengono realizzate.
 
2046
Le dotazioni sono arricchite dalla presenza di attrezzature di proprietà privata ed interesse pubblico che aumentano e differenziano la gamma dei servizi offerti. Il Piano, per consentire un efficace adeguamento dell’offerta di servizi nel tempo, a fronte di documentate esigenze, e sulla base di progetti che rispettino le prestazioni richieste, consente interventi edilizi privati specificatamente rivolti alle attrezzature.
 
2047
> Definizione  
Per dotazioni territoriali, ai sensi della Lr 24/17 e dell’Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n.110/2021, si intendono l’insieme degli spazi, opere, impianti, interventi e servizi che
garantiscono adeguate prestazioni in ordine a: infrastrutture degli insediamenti; idonee condizioni di vivibilità, salute e di benessere urbano, di relazione, coesione sociale e di welfare per soddisfare le esigenze dei cittadini; tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale; sostenibilità ambientale e riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, contrasto ai cambiamenti climatici e incremento della resilienza; supporto alle politiche pubbliche per l’abitare.
 
2048
Le dotazioni territoriali si articolano come segue:
  • infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
  • attrezzature e spazi collettivi; 
  • misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali di cui rispettivamente agli artt. 20 e 21 della Lr 24/2017.
     
2049
Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono trattate nella Strategia 3.1 >>; le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali saranno affrontate in relazione alle future trasformazioni urbanistiche secondo quanto disciplinato dalle Azioni di cui alle Strategie 1.2 >>, 1.3 >> e 1.4 >>.
 
2050
Nella presente Azione si disciplinano le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale che il Piano qualifica come “servizi di prossimità”. Con tale termine si sottolinea la caratteristica di determinati spazi, associati all’offerta di servizi, di rispondere a funzioni sociali che soddisfano i bisogni della vita quotidiana. Le funzioni sono l’approvvigionarsi di beni e servizi, il curarsi ed essere in forma, l’apprendere ed educare, lo svagarsi, l’incontrarsi e socializzare. La condizione di prossimità di questi servizi permette di conciliare queste esigenze con i temi dell’accessibilità sostenibile, del benessere ambientale e della resilienza del sistema urbano.
 
2051
Facendo riferimento alle funzioni sociali urbane sopra richiamate, così come riportato nella scheda 15 di Profili e conoscenze >> e relativi Approfondimenti, i servizi di prossimità sono declinati come segue in relazione al bisogno e ai diritti di:

​approvvigionarsi di beni e servizi:

  • Commercio di vicinato (commercio di vicinato alimentare, mercati rionali, commercio di vicinato non alimentare, tabaccai, edicole giornalai)
  • Servizi di vicinato (banche e sportello ATM, uffici postali, servizi alla persona tipo parrucchieri ed estetisti, pubblici esercizi-bar, ristoranti, sedi amministrazioni pubbliche di quartiere, sedi amministrazioni pubbliche, sicurezza pubblica e protezione civile)
essere in forma, star bene e curarsi:
  • Salute (case della salute, poliambulatori pubblici, consultori, ambulatori medici di famiglia, farmacie, strutture per assistenza agli anziani, strutture per assistenza ai disabili, strutture per particolari fragilità)
  • Sport (palestre e impianti sportivi coperti, centri sportivi all'aperto)

apprendere ed educare:

  • Istruzione (asili nido, asilo nido privato, scuola dell’infanzia, scuola dell’infanzia privata, primo grado private, altre tipologie di istruzione tipo scuola di musica e di lingue straniere) svagarsi, socializzare, incontrarsi:
  • Cultura (biblioteche)
  • Sociale (piazze e luoghi di aggregazione, case di quartiere, centri sociali ricreativi, sedi attività associazionistiche, luoghi per il culto e pluralismo religioso)
  • Verde (parchi e giardini pubblici, parchi periurbani, orti pubblici).
     
2052
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
  • aree a rischio di marginalità sociale >>;
  • territorio comunale >>.
     
2053
Ai fini dell’applicazione della presente azione si rimanda all’elaborato Profilo e conoscenze Schede 15 >>, 16 >>, 17 >> e ai relativi approfondimenti. In particolare si rimanda a:
  • le mappe relative alle strutture scolastiche - articolate in nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado - che individuano le parti di città coperte dal servizio specifico; gli accordi operativi prenderanno in considerazione le esigenze di integrazione del sistema a partire dalle aree del territorio urbanizzato nelle quali esse risultano carenti;
  • le mappe relative alle attrezzature sportive pubbliche e private e alle attrezzature rilevate dal Piano “Bologna per lo sport 2018-2021” come carenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo e che vanno pertanto incrementate di numero e/o migliorate rispetto alla qualità degli impianti;
  • la mappa relativa alle sedi per attività associative, dove sono riportate le “case di quartiere” che possono essere oggetto di interventi di adeguamento e/o ampliamento;
  • la mappa dei servizi ospedalieri e per la salute, che comprende anche le Case della Salute;
  • la mappa dei servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero;
  • la mappa relativa ai luoghi per il culto e il pluralismo religioso.
     
2054
> Indirizzi per le politiche urbane  
Il Piano, con la presente azione e con l’azione 2.3b >>, e il Regolamento edilizio fissano i requisiti dimensionali e prestazionali per la realizzazione delle dotazioni territoriali, che costituiscono riferimento sia per quelle pubbliche sia per quelle private. I diversi settori del Comune fanno riferimento a questi requisiti, oltre che ad indirizzi che discendono da politiche di settore, per programmare le proprie attività e decidere le priorità. In particolare, rispetto alle attrezzature di proprietà comunale il Piano evidenzia l’urgenza dell’adeguamento relativo alla sicurezza sismica e all’accessibilità universale. Il Programma triennale delle opere pubbliche costituisce riferimento per l’adeguamento/manutenzione delle attrezzature comunali.
 
2055
Una particolare attenzione nella realizzazione e nella riqualificazione delle dotazioni territoriali è dedicata dal Comune alle aree a rischio di marginalità sociale, nelle quali è prioritaria la realizzazione di specifiche opere di rigenerazione del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici.
 
2056
Il Comune riorganizza le strutture scolastiche di propria competenza per superare la loro inadeguatezza in relazione a necessità di maggiore sicurezza sanitaria, investendo  sull’ampliamento degli spazi degli edifici scolastici e dei cortili e spazi esterni in relazione con il sistema degli spazi aperti della città . La progettazione deve coinvolgere in maniera innovativa tutte le competenze educative. Inoltre, per evitare ulteriori divari educativi per studenti disabili investe sul superamento delle barriere architettoniche e sensoriali degli edifici scolastici.
 
2057
Il Comune si impegna a fianco degli enti competenti per la progettazione e realizzazione di ulteriori integrazioni del sistema dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri, con le conseguenti decisioni in materia di interventi edilizi di adeguamento delle strutture sanitarie ambulatoriali e ospedaliere. Il sistema delle Case della Salute, integrato con quello delle Case di Quartiere, e di altre sedi istituzionali e associative può costituire un nuovo sistema per la promozione della salute e per l’accesso ai sevizi in una logica che tenga assieme prossimità e partecipazione.
 
2058
Il Comune riconosce il pluralismo religioso che caratterizza oggi la città di Bologna e rilancia il ruolo dello spazio pubblico come mezzo per l’effettivo godimento del diritto alla libertà religiosa e alla disponibilità di un luogo di culto accogliente e dignitoso. Il Comune inoltre, attraverso apposito regolamento, riserva annualmente una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria e li destina alla realizzazione di sedi di culto degli enti rappresentativi delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse.
 
2059
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici  
E’ compito degli strumenti attuativi, di cui al punto 0.2d >> della presente Disciplina:
  • individuare e definire le dotazioni territoriali da realizzare/riqualificare nel corso dell’arco di tempo della propria validità, determinandone le quantità, gli usi e la collocazione nel contesto urbano di riferimento e nel sistema di relazioni sintetizzato nelle Strategie locali di cui alla sezione 4 della presente Disciplina >> e nelle mappe di cui alla Schede 15 >>, 16 >> e 17 >> di Profilo e conoscenze e relativi approfondimenti;
  • contribuire ad assicurare il raggiungimento, alla sola scala comunale, della soglia minima di 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, escluse le aree destinate alla viabilità;
  • stabilire, attraverso la convenzione urbanistica, sulla base del disegno urbano contenuto nel titolo necessario per l’attuazione dell’intervento urbanistico, la disciplina per la realizzazione delle opere previste, programmando la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione, delle dotazioni territoriali ad essi connessi, secondo le modalità definite dal Regolamento per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione >>;
  • individuare le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, di cui all’art. 20 della Lr 24/2017, la cui realizzazione ed entrata in esercizio costituisce condizione del rilascio dell’agibilità del nuovo insediamento;
  • dimostrare la coerenza con gli esiti dei percorsi partecipativi di cui all’Azione 2.1e >>.

 

2060
Nell'ambito di ogni intervento è fatto obbligo:
  • a. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ivi compresi i parcheggi pubblici previsti per ogni uso e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite;
     
  • b. di provvedere alla cessione al Comune delle aree per attrezzature pubbliche, nelle quantità minime di seguito fissate (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Superficie utile oggetto di intervento), in relazione alle categorie funzionali da insediarsi:
    • Residenziale (A): 100 mq complessivi, di cui non oltre 30 mq per parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU);
    • Turistico-ricettiva (B), Direzionale (D) (ad esclusione dei servizi scolastici D4 e D5 ed universitari D6) e Commerciale (E): 100 mq complessivi, di cui non oltre 40 mq per parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU);
    • Produttiva (C): 15% della superficie territoriale interessata.
       
  • c. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 29 della Lr 15/2013, dettagliato nel Regolamento edilizio - art. 8 >>, ovvero attraverso la costruzione delle attrezzature stesse, qualora ciò sia previsto dalla convenzione urbanistica
     
  • d. di provvedere alla realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli artt. 20 e 21 della Lr 24/2017, individuate dalla verifica di assoggettabilità e/o dalla Valsat dell’Accordo operativo o oggetto di convenzionamento sulla base delle strategie di cui all’Obiettivo 1 della presente Disciplina 
     
2061
In sede di formazione degli strumenti attuativi di cui al punto 0.2d >> le quantità richieste per parcheggi pubblici (PU) per l'urbanizzazione possono essere:
  • individuate non solo all'interno dell’area di intervento ma anche in aree collocate ad una distanza effettiva di accessibilità pedonale inferiore a 300 m dall’area oggetto di intervento;
     
  • ridotte o eliminate, in coerenza con l'art. 9 co. 1e) della Lr 24/2017, nel caso di interventi assimilabili a quartieri "senza auto", secondo la definizione del Regolamento edilizio - art. 38 >>, che riducano o escludano l’utilizzo delle autovetture private e che comunque si collochino in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità sostenibile (meno di 300 metri dalle linee della rete portante del trasporto pubblico oppure meno di 600 metri da una fermata del servizio ferroviario metropolitano). In questo caso dovranno comunque essere realizzati adeguate connessioni alla rete ciclabile urbana e percorsi pedonali che connettono le parti del nuovo insediamento alle fermate dei servizi di trasporto pubblico, al fine di renderle pienamente accessibili e fruibili dal maggior numero di utenti possibile. Le convenzioni urbanistiche, accluse agli accordi operativi, ai piani attuativi di iniziativa pubblica o ai permessi di costruire convenzionati che disciplinano tali interventi di rigenerazione, riportano l'impegno del privato e dei suoi aventi causa a rispettare le limitazioni all'uso di autovetture e sono trascritte nei registri immobiliari. Negli insediamenti con queste caratteristiche non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pertinenziali (PE);
     
  • i parcheggi pubblici possono essere ridotti anche in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile.
     
2062
Al di fuori di questi casi, nell’ambito della definizione dell’intervento urbanistico deve essere garantita la realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE), nelle quantità minime fissate nel seguente paragrafo Prescrizioni per gli interventi edilizi. 
 
2063
Le quote di dotazioni relative al verde pubblico e alle aree di pertinenza delle attrezzature ed alle dotazioni ecologiche e ambientali dovranno garantire il potenziamento dell’infrastruttura verde urbana, secondo quanto previsto dall’Azione 1.2b >>.
 
2064
La realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali necessarie all’insediamento dei nuovi usi e per mitigare gli eventuali impatti da essi indotti sul territorio è totalmente a carico dell’intervento. Come previsto al punto f) art. 9 della Lr 24/17, la suddetta realizzazione non è oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non può essere monetizzata. Anche le spese per la manutenzione ordinaria/straordinaria e per un eventuale ripristino rimangono a carico del soggetto attuatore o
degli aventi diritto.
 
2065
Nel caso di interventi urbanistici da realizzarsi nelle aree a rischio di marginalità sociale, ove non è prevista la realizzazione di interventi di ERS, secondo quanto indicato nell’Azione 2.1b >>, si dovrà prevedere la realizzazione di specifiche opere di rigenerazione del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici il cui valore sia commisurato a quello del maggior guadagno derivante dall’assenza dell’obbligo di ERS.
 
2066
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Nel territorio urbanizzato il Comune adegua le proprie attrezzature perseguendo i requisiti prestazionali di qualità di cui all’Azione 2.3b >>, al Regolamento Edilizio e alle indicazioni delle Strategie locali. A tal fine può procedere attraverso ampliamenti all’interno del lotto di pertinenza oppure su aree contigue eventualmente acquisite, anche se collocate fuori del perimetro del Territorio urbanizzato. Sono sempre consentiti interventi di nuova realizzazione o di ampliamento di attrezzature pubbliche, fino ad un massimo di 7.000 mc. Se la nuova realizzazione o l’ampliamento supera la soglia di 7.000 mc, si interviene attraverso un procedimento unico, come individuato dall’art. 53 della LR 24/2017, previa verifica di compatibilità ambientale e territoriale, di cui al capitolo 4.1.1 della Valsat >> e, se l’intervento è al di fuori del territorio urbanizzato, secondo le indicazioni di cui all’Azione 1.1d >>.
 
2067
Nelle aree di proprietà pubblica e/o di pertinenza di attrezzature pubbliche possono essere realizzati interventi per nuove attrezzature nel rispetto delle seguenti precisazioni:
  • è possibile allocare una nuova attrezzatura, di volume non superiore a 7.000 mc, attraverso il recupero di volumi eventualmente esistenti oppure attraverso una nuova costruzione.
    L’intervento deve prestare particolare attenzione all'inserimento paesaggistico e funzionale nel contesto interessato e alla sua sostenibilità ambientale. La conseguente sottrazione di spazi dovrà essere compensata con prestazioni ambientali offerte dal nuovo edificio e da modalità di utilizzo degli spazi aperti pertinenziali della nuova attrezzatura insediata che potranno essere aperti ad utenti esterni quando non in uso;
     
  • la trasformazione di un’area verde in parcheggio può essere attuata solamente utilizzando non più del 10% della superficie totale dell’area, al fine di non compromettere la dotazione di verde presente e il suo ruolo di fondamentale contributo al benessere microclimatico della città. Il nuovo parcheggio dovrà essere realizzato nel rispetto dei requisiti e delle modalità realizzative previsti nel Regolamento edilizio - art. 38 >> e si dovrà procedere altresì ad interventi di compensazione dello spazio sottratto al verde pubblico attraverso contestuali interventi di miglioramento della restante area.

 

2068
All’interno del territorio urbanizzato, sugli immobili e le aree di proprietà pubblica e uso pubblico che ospitano attrezzature esistenti è consentito il passaggio da un tipo di attrezzatura ad un altro dimostrandone la specifica e comprovata necessità.
 
2069
Negli spazi aperti pubblici è consentita la nuova costruzione di chioschi con le caratteristiche specificate nel Regolamento edilizio - art. 42 >>, nella misura in cui non sia stato recuperato e/o attrezzato allo scopo un edificio già presente nell'area suddetta.
 
2070
I soggetti che gestiscono attrezzature private di interesse pubblico possono adeguarle, a seguito di documentate esigenze e nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, perseguendo i medesimi requisiti prestazionali sopra richiamati. A tal fine si può procedere con ampliamenti nel lotto di pertinenza dell’attrezzatura, oppure su aree contigue eventualmente acquisite. Se l’ampliamento supera la soglia di 7.000 mc, si interviene attraverso un procedimento unico, come individuato dall’art. 53 della LR 24/2017, previa verifica di compatibilità ambientale e territoriale, di cui al capitolo 4.1.2 della Valsat >>
La nuova realizzazione di attrezzature private qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano o comunale è soggetta alle condizioni di sostenibilità stabilite dalle azioni del piano ed è realizzata attraverso il procedimento unico di cui sopra.
La nuova realizzazione e l’ampliamento di cui sopra sono sempre vincolate alla stipula di una
convenzione con il Comune (sottoscritta dal Settore competente per materia cui afferisce l’attrezzatura, sentito il Quartiere interessato), finalizzata a garantire uso ed interesse pubblico dell’attrezzatura e dei servizi erogati. La convenzione sancisce il vincolo dell’immobile all’uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a venti anni.
 
2071
I soggetti attuatori degli interventi relativi ad attrezzature private di interesse pubblico concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti definiti dalla presente Azione. Ne sono invece esclusi gli interventi relativi ad attrezzature pubbliche.
 
2072
Sono esentati dall'obbligo di corresponsione di PU e V gli interventi da realizzarsi nelle aree produttive pianificate in quanto tali dotazioni si intendono già realizzate in modo integrale e tecnologicamente adeguato con l’attuazione del relativo intervento urbanistico.
 
2073
Gli interventi di qualificazione edilizia concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.
 
2074
PARCHEGGI PUBBLICI PER L'URBANIZZAZIONE​- PU  
Ciascun intervento di Qualificazione edilizia trasformativa (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di aumento della Superficie utile - SU e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, richiede di garantire quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU.
 
2075
Le dotazioni minime di PU sono determinate, in relazione agli usi da insediare e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, come segue:
  • A1 A2                 PU = 10% SU;
  • B1                       PU = 40% SU;
  • B2                       PU = 20% SF;
  • C1 C2                 PU = 10% SU
  • C3                       PU = 1 posto auto/500 mq SF;
  • D1 D2 D3            PU = 40% SU;
  • E1 E2 E3 E8       PU = 40% SU;
    con riferimento al nuovo insediamento di questi usi, o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m. e i., dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale;
  • E4 E5 E7             PU = 20% SU.
     
2076
VERDE PUBBLICO - V  
Ciascun intervento di Qualificazione edilizia trasformativa (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di aumento della Superficie utile - SU e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, richiede di garantire quantità minime di verde pubblico.
 
2077
Le dotazioni minime di V sono determinate, in relazione agli usi da insediare, come segue:
  • D1 D2 D3          V = 60% SU;
  • E1 E2 E3 E4     V = 60% SU.
    Con riferimento al nuovo insediamento di questi usi, o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m. e i. >>, dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale;
  • E5 E6 E7 E8          V = 60% SU;
  • E8                     V = 80% SU;
  • B1                     V = 60% SU.
     
2078
PARCHEGGI PERTINENZIALI - PE  
In relazione agli interventi di Qualificazione edilizia trasformativi (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico) dovranno garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi (parcheggi pertinenziali al servizio degli edifici - PE). Gli spazi per parcheggi devono essere riservati in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi del Volume totale, salvo diversa normativa di settore. I parcheggi pertinenziali sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area ad esso prossima, purché appartenente alla medesima proprietà o permanentemente asservita ad essa.
 
2079
I proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi o all’interno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle disposizioni di cui all’azione 1.2b >>.
 
2080
In caso di interventi di qualificazione edilizia trasformativa, il volume corrispondente agli spazi per parcheggi pertinenziali non viene conteggiato nel calcolo del Volume totale esistente e di progetto, ai fini dell’applicazione di altre norme del Piano e del Regolamento edilizio. Nel calcolo del Volume totale di progetto, i parcheggi pertinenziali vengono quindi esclusi fino alla concorrenza delle quantità minime sopra indicate, salvo che per funzioni residenziali (A1) per le quali si riconosce il volume fino ad un posto auto per unità immobiliare, laddove superiore, od altre funzioni alle quali specifiche normative di settore richiedano quantitativi minimi più elevati.
 
2081
Gli spazi per parcheggi pertinenziali si intendono di dimensione massima convenzionale pari a 25 mq per posto auto, comprensivi dello stallo e delle necessarie superfici complementari.
 
2082
In sede di verifica di ammissibilità all’insediamento di specifiche funzioni che preveda una valutazione su infrastrutture e mobilità, di cui all’art. 4.1.3 della Valsat >>, possono essere riviste le quantità di spazi pertinenziali di cui sopra in ragione dei potenziali impatti sul sistema della sosta.
 
2083
Nel Regolamento edilizio - art. 27 >> sono dettagliate le condizioni di deroga, specifiche quantitative per funzioni commerciali (E) ed ulteriori prescrizioni qualitative per i Parcheggi pertinenziali - PE.
 
2084
> Monetizzazione delle dotazioni territoriali  
Gli interventi urbanistici, se inferiori a 20.000 mc, e tutti gli interventi di qualificazione edilizia possono concorrere alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione, in tutto o in parte, di quanto dovuto. La monetizzazione può essere richiesta, da parte del proponente l’intervento, nei seguenti casi:
  • a. qualora i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi pregressi (di cui al capitolo 4.2.2 della Valsat >>), e quelli generati dall'intervento, siano pienamente soddisfatti nell’areale oggetto di intervento, ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclabili e pedonali e/o con l'organizzazione dei trasporti pubblici;
  • b. qualora, anche se i fabbisogni di cui al punto precedente non siano soddisfatti, il Comune valuti prioritario procedere all’ammodernamento e riqualificazione delle attrezzature esistenti;
  • c. qualora i proponenti dimostrino l'impossibilità di reperire le quantità dovute su spazi idonei all'interno dell’area oggetto di intervento, oppure nell’areale di riferimento;
  • d. qualora l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione, gestione e appropriata fruizione delle dotazioni territoriali previste; a tale riguardo si considera sempre monetizzabile la dotazione corrispondente a un intervento con volumetria fino a 7.000 mc.
2085
In sede di formazione degli strumenti attuativi di cui al  punto 0.2d >> della presente Disciplina, o di deposito/richiesta del titolo abilitativo in caso di interventi edilizi, occorre formulare un’istanza volta a definire l'opportunità di monetizzare o di realizzare le dotazioni dovute, secondo le modalità indicate nel Regolamento edilizio - art. 8 >>.
 
2086
Il Regolamento edilizio - art. 8 >> contiene la disciplina di dettaglio per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori dell’area di intervento.
 
2087
Le risorse finanziarie acquisite dal Comune attraverso la monetizzazione sono vincolate al finanziamento di opere di realizzazione o riqualificazione di aree verdi, strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e di parcheggi pubblici.
 
2088
In relazione alla necessità di avere una città più performante rispetto ai rischi legati al cambiamento climatico, nei casi in cui è possibile, la monetizzazione va tendenzialmente evitata.
 
2089
Nelle aree individuate dal Piano con rischio di marginalizzazione sociale si concentra l’attenzione del Comune per aumentare l’offerta di dotazioni territoriali, in termini quantitativi e qualitativi. Conseguentemente gli interventi urbanistici in tali aree non potranno prevedere la monetizzazione delle dotazioni.
 
2090
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Azione 2.2b Sostenere una equilibrata diffusione di spazi per la cultura


 

> Descrizione  
Dalle analisi di Profilo e conoscenze emerge che la cultura è un tema di grande importanza per la città, sia sul piano della sua caratterizzazione che su quello della sua economia. Moltissimi sono i soggetti che operano nel campo: istituzioni pubbliche (Comune, Città metropolitana, Regione), università, fondazioni e associazioni di diverso genere contribuiscono a costruire un’offerta di grandissima varietà e alto livello qualitativo. La crescita culturale dei cittadini, come l’offerta culturale per i visitatori, sono obiettivi riconosciuti e perseguiti dal Comune attraverso un notevole impegno proprio e una continua azione di interlocuzione con i soggetti esterni. Molti luoghi della città, variamente strutturati, sono e vengono resi disponibili per nuove offerte di iniziative culturali, per intercettare la grande e variegata domanda che proviene dalla città e dai suoi utilizzatori. La cultura è infatti considerata un veicolo per generare una nuova società meno polarizzata, attenta ai giovani, aperta al dialogo tra culture e generazioni e sempre più inclusiva.
 
2091
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi della Tavola dei vincoli- Altre perimetrazioni >>:
  • perimetro del territorio urbanizzato.
     
2092
Costituisce riferimento fondamentale per l’applicazione della presente azione l’elaborato Profilo e conoscenze Schede 15 >> e 16 >> e relativi approfondimenti.
 
2093
> Indirizzi per le politiche urbane  
Il Comune favorisce e sostiene la cultura attraverso varie iniziative ad azioni che puntano:
  • alla manutenzione o alla riqualificazione di luoghi e immobili istituzionali (musei, biblioteche, teatri, a partire dalla progressiva strutturazione del “Quadrilatero della Cultura” in Piazza Maggiore);
  • alla rigenerazione di luoghi e immobili collocati nei quartieri, per promuovere una “città della cultura” policentrica, che integri una dimensione culturale nelle centralità diffuse, anche con la realizzazione di nuove sedi per attività e con l’utilizzazione dello spazio pubblico per eventi culturali;
  • alla sperimentazione di spazi flessibili in grado di facilitare l’incontro tra generazioni, culture ed esigenze diverse, garantendo a tali spazi le caratteristiche di accessibilità di cui all’azione 2.3a >>;
  • alla gestione temporanea di aree dismesse per attività ed eventi culturali, anche realizzando spettacoli in luoghi non destinati in precedenza a eventi culturali, che possano meglio garantire esigenze di distanziamento fisico e sicurezza sanitaria;
  • all’individuazione di nuove modalità gestionali di spazi pubblici recuperati e messi a disposizione della città attraverso bandi anche attraverso il contributo di privati/terzo settore;
  • alla riqualificazione di “grandi contenitori” per eventi e per il divertimento, coinvolgendo alcuni poli metropolitani integrati come Stadio, Fiera e Distretto nord-est in una politica di innovazione e diversificazione dell’offerta, come indicano le azioni di cui al punto 3.3 >>;
  • alla promozione di programmi di sostegno alla produzione culturale, nella direzione dell’innovazione dell’industria creativa culturale.
     
2094
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici (limitatamente a quelli svolti in forma imprenditoriale) e nella prospettiva di valorizzazione culturale della città sopra delineata, sono favoriti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi e alla riqualificazione di quelli esistenti, anche attraverso la parziale destinazione degli spazi ad altre funzioni in misura non superiore al 50% della SU esistente, previa stipula di apposita convenzione fondata su uno studio unitario dell'immobile volto a comprovare la permanenza e la sostenibilità gestionale dell’attività cinematografica. Non è consentito il mutamento d'uso globale degli immobili di destinati ad esercizio cinematografico (D3) alla data di entrata in vigore Rue 2009 (20 maggio 2009). Sono sempre consentiti mutamenti di destinazione d'uso in misura non superiore al 10% della Superficie utile esistente verso usi pertinenti e connessi con l'attività principale quali: altri servizi ricreativi (D3), attività commerciali in strutture di vicinato (E4), pubblici esercizi (E8) ed uffici (D2).
 
2095
Qualora negli interventi edilizi si prevedano mutamenti di destinazione d'uso verso la categoria funzionale commerciale, lo studio unitario di cui sopra dovrà contenere altresì le indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività cinematografica principale.
 
2096
La documentazione inerente gli interventi di riqualificazione deve dimostrare la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica.
 
2097
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, possono essere concordate soluzioni che prevedano un numero ridotto di parcheggi per mezzi motorizzati PE di cui all’Azione 2.2a >>. Si richiama inoltre il rispetto dei requisiti di sicurezza sismica di cui al Regolamento edilizio-art. 27 E2 >>.
 
2098
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Azione 2.2c Favorire i servizi e le attività commerciali di vicinato


 

> Descrizione  
Riconoscendo il valore e la necessità di mantenere sul territorio una presenza diffusa di piccole attività commerciali e di pubblici esercizi, che rappresentano elementi fondamentali per la vivibilità e il presidio sociale degli spazi pubblici e privati utilizzati quotidianamente, il Piano ne favorisce la presenza e la diffusione. A tal fine occorre lavorare sia su spazi e strade ove la presenza di queste attività è consolidata sia su spazi e luoghi che hanno eventualmente perso nel tempo le caratteristiche suddette e per i quali appare evidente ed opportuna l’attivazione di azioni specifiche per favorire il ritorno di servizi di vicinato.
 
2099
Luoghi privilegiati per questa azione sono i mercati rionali e le aree mercatali, in particolare per sostenere la vendita di prodotti agricoli e derivati “a km0” e pratiche di acquisto solidale.
 
2100
Il Piano prevede a questo scopo una attenta valutazione sul tessuto urbano dell’impatto di  eventuali nuove strutture commerciali di medio-piccole dimensioni, per evitare esternalità che si ripercuotano negativamente sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità urbana.
 
2101
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
  • territorio comunale >>;
e ai seguenti elementi della Tavola dei vincoli - Altre perimetrazioni >>:
  • territorio urbanizzato.
     
2102
Ai fini dell’applicazione della presente azione si rimanda all’elaborato Profilo e conoscenze Scheda 10 - Sistema del commercio >> e Scheda 17 - Commercio di prossimità e strutture commerciali >>.
 
2103
> Indirizzi per le politiche urbane  
Nel territorio urbanizzato il Comune prosegue il lavoro di recupero e adeguamento dei mercati rionali, attraverso un programma specifico di interventi, che comprende anche le aree mercatali che necessitano di una riqualificazione, razionalizzazione e maggiore riconoscibilità nell’articolazione complessiva dello spazio pubblico interessato. Gli interventi sui mercati rionali possono essere accompagnati da un processo di coinvolgimento degli operatori concessionari al fine di meglio coordinare aspettative, necessità e possibilità di adeguamento. Una parte degli spazi presenti nei mercati rionali è prioritariamente dedicata alla promozione di filiere corte di produzione agricola - vedi azione 3.4a >> oppure a forme innovative di economia solidale.
 
2104
Per favorire la diffusione dei servizi e delle attività commerciali di vicinato il Comune promuove bandi per l’assegnazione dei negozi e degli spazi vuoti di proprietà, variamente presenti all’interno della città, a seguito di specifiche e puntuali verifiche e valutazioni delle necessità, aspettative e opportunità che le varie aree interessate presentano.
 
2105
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici  
Nel territorio urbanizzato gli interventi urbanistici valutano l’opportunità di riservare adeguati spazi al piano terra per la realizzazione di servizi e negozi di vicinato, prestando attenzione, nell’assetto complessivo, alla necessità di organizzarne l’ubicazione in maniera che gli stessi siano prospicienti su piazze o spazi in sequenza facilmente riconoscibili, al centro delle parti di maggior passaggio pedonale, in relazione anche alla necessità di costruire uno spazio pubblico che possa favorire l’incontro e le relazioni tra gli utenti, i frequentatori e gli abitanti.
 
2106
Non è ammesso l’insediamento di attività commerciali in grandi strutture e centri commerciali (E1) né in medio grandi strutture (E2) attraverso la realizzazione di interventi urbanistici, ad eccezione di previsioni conseguenti Accordi Territoriali riferiti ai poli metropolitani integrati
 
2107
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Nel territorio urbanizzato non è ammesso il cambio di destinazione d’uso dalla categoria funzionale commerciale (E) verso funzioni residenziali (A) di unità legittime esistenti alla data di approvazione del presente piano e poste al primo piano fuori terra.
 
2108
L'insediamento di commercio in medio-piccole strutture è escluso nei tessuti della città storica (ad eccezione degli edifici prospicienti via dell’Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli del nucleo di antica formazione - Azione 2.4a >>) e nelle parti di città pianificate con strumento urbanistico attuativo (salvo il caso di riutilizzazione di edifici non residenziali esistenti).
 
2109
Ove non escluso, l’insediamento di commercio in medio-piccole strutture è sempre soggetto agli approfondimenti, di cui al capitolo 4.1.3 della Valsat >>, in relazione al contesto di insediamento, per valutarne la compatibilità rispetto agli impatti acustici, la mobilità e la gestione degli spazi di servizio con particolare attenzione alla localizzazione, alle modalità realizzative ed all’impatto acustico delle aree dedicate al carico e scarico merci. Sono ammessi interventi di qualificazione edilizia sulle aree di gestione del carico e scarico merci in strutture commerciali esistenti che concorrano alla dotazione di coperture fonoassorbenti e altre soluzioni tecniche, di cui al Regolamento edilizio - art. 27-E14 >>, e sono subordinati agli approfondimenti di cui sopra. I volumi generati da tali dotazioni possono essere in tale sede riconosciuti quale incentivo al fine di agevolarne la realizzazione, qualora sia dimostrata l’impossibilità di qualificare spazi e volumi esistenti non utilizzati.
 
2110
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Azione 2.2d Sostenere una logistica urbana sostenibile


 

> Descrizione  
Sulla qualità e la vivibilità della città incide in misura significativa il tema della distribuzione urbana delle merci. Una distribuzione sostenibile tramite l’introduzione di schemi distributivi innovativi e servizi specializzati per facilitare i trend in atto, come ad esempio il mercato dell’e-commerce, possono portare ad importanti riduzioni di spostamenti e traffico carrabile oltre a migliorare l’accessibilità per gli abitanti alle merci. A tal fine si riconosce la necessità di avere spazi dedicati, diffusi nella città, facilmente raggiungibili per agevolare e meglio organizzare la consegna e il ritiro delle merci da parte di operatori ed utenti.
 
2111
> Campo di applicazione  

L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:

  • territorio comunale >>

e ai seguenti elementi della Tavola dei vincoli - Altre perimetrazioni >>:

  • perimetro del territorio urbanizzato.
     
2112
> Indirizzi per le politiche urbane  
La tematica è stata affrontata dal Piano Urbano della Logistica Sostenibile - PULS >> e ripresa nel Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU >> ponendo particolare attenzione alla collaborazione tra pubblico e privato come strategia trasversale per il miglioramento della distribuzione locale. Da questo confronto possono derivare strumenti attuativi per la regolazione di accessi ed orari per facilitare la distribuzione urbana sostenibile delle merci e per localizzare spazi per l’innovazione e la specializzazione dei servizi logistici.
 
2113
In particolare, in tema di partecipazione pubblico-privato, Il Comune valuta eventuali proposte o richieste per la localizzazione e la regolamentazione di spazi dedicati allo scambio merci al fine di rendere più agevoli e sostenibili le consegne.
 
2114
A titolo esemplificativo, si richiamano le tipologie di spazi dedicati, meglio specificati nel PGTU - cap. 4.8 >>:
  • Centri di consolidamento urbano delle merci (CCU). Piattaforme logistiche che ricevono da diversi operatori di trasporto le merci destinate a diversi punti vendita dell’area urbana e quindi, attraverso l’aggregazione dei carichi, riescono a garantire consegne più efficienti (maggior riempimento dello spazio di carico disponibile) riducendo il numero di veicoli in circolazione e le relative esternalità negative, anche grazie all’impiego di veicoli “Zero-emission” o basso impatto ambientale;
  • Spazi logistici di prossimità” (SLP). Spazi o strutture ricavate in area pubblica dove si realizza un’attività di trasbordo delle merci da un veicolo all’altro, affinché i veicoli commerciali più ingombranti ed inquinanti possano evitare di entrare nell’area urbana affidando la consegna a operatori che coprono l’ultimo tratto del percorso con veicoli ecologici (furgoncini a zero emissioni, cargo-bike, etc.) o a piedi mediante l’uso di carrelli;
  • Punti di consegna delle merci e-commerce. Strutture, come nel caso dei “locker” dell’e-commerce, presenti all’interno di altre attività commerciali o su spazi di uso pubblico, attrezzati per lo stoccaggio temporaneo e il successivo ritiro da parte dell’utente finale.
2115
Il Comune si impegna nel settore della logistica >> anche promuovendo il miglioramento del sistema delle consegne a domicilio, a favore della qualità ambientale (ad es. attraverso l’utilizzazione di mezzi a pedale) e dei diritti dei lavoratori interessati; in particolare vanno potenziati il servizio fornito dai mercati rionali (vedi Azione 2.2c >>), la promozione di prodotti a filiera corta (vedi Azione 3.4a >>) e l'offerta a domicilio di altri servizi di interesse pubblico.
 
2116
> Prescrizioni per gli interventi urbanistici ed edilizi  
Nel territorio comunale è escluso l’insediamento di grande logistica >> e l’insediamento della media logistica >> è ammesso solo nell’area produttiva pianificata di Bargellino come definito nell’Azione 3.2c >>. L’insediamento della piccola logistica >> è ammesso nel territorio urbanizzato come definito nell’Azione 3.2b >>, ad esclusione del tessuto della città storica - nucleo di antica formazione.
 
2117
La sostenibilità ambientale e territoriale dell’insediamento di logistica andrà verificata in coerenza con la certificazione Green Logistics richiamata dal PTM.
 
2118
Le proposte riguardanti interventi di addensamento o sostituzione urbana devono valutare ed
individuare soluzioni per le ricadute territoriali determinate dalle esigenze di logistica urbana sulla base delle azioni previste dal Piano Urbano della Logistica Sostenibile (regolazione accessi, consegne notturne, aree di sosta dinamiche, spazi logistici di prossimità̀, punti di consegna e-commerce, etc.).
2119
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Azione 2.2e Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse


 

> Descrizione  
Dalle analisi di Profilo e conoscenze emerge la presenza di numerose aree ed edifici dismessi, anche piuttosto estesi e complessi. Se talvolta si tratta di aree percepibili come fonti di degrado o pericolo, più in generale esse possono rappresentare occasioni per ripensare e sperimentare nuovi e diversi modi di vivere quella parte di città e per innescare processi di innovazione sociale. La possibilità di attivare usi temporanei, preferibilmente ma non esclusivamente orientati ad offrire nuovi servizi culturali, ricreativi, di promozione del lavoro o sociali, costituisce uno dei modi più interessanti per creare originali forme di urbanità in grado di intercettare le richieste di spazi nuovi, informali, poco strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo. Pertanto le finalità cui questa azione risponde sono: rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente; avviare/innescare il processo di riconversione urbana; evitare il deperimento del patrimonio edilizio; rivitalizzare/vivacizzare la zona dove l’edificio/area insiste, restituendolo alla città e ai suoi cittadini.
 
2120
> Definizione  
Per uso temporaneo si intende l’utilizzo di aree dismesse o in via di dismissione (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata), per un periodo di tempo limitato, con l'obiettivo di realizzare  iniziative di rilevante interesse pubblico o generale.
 
2121
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
  • territorio comunale >>.
     
2122
Le aree dismesse o in via di dismissione dovranno essere individuate come tali al momento della richiesta di utilizzazione da parte dei proprietari.
 
2123

Ai fini dell’applicazione della presente azione si rimanda all’elaborato Profilo e conoscenze Scheda 25 >> che individua in via preliminare e indicativa le occasioni di rigenerazione
conosciute.
L’aggiornamento di questi dati avverrà nelle modalità previste dall’art. 15 della Lr 24/2017 (“Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana”), quando il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, istituirà l’Albo, previo avviso pubblico, per inserirvi edifici di proprietà privata, definendo altresì le modalità di aggiornamento e di rappresentazione dell’elenco nelle cartografie, secondo quanto previsto nel seguente punto 0.2d >> della presente Disciplina.

2124
> Indirizzi per le politiche urbane  
Il Comune favorisce e sostiene l’uso temporaneo nei seguenti modi:
  • mediante la considerazione dell’importanza della sperimentazione di spazi ibridi e plurali per l’attivazione di processi di rigenerazione urbana;
  • la predisposizione e promozione di bandi per individuare soggetti interessati all’attivazione (insediamento) di usi temporanei relativi ad immobili di proprietà comunale, definendo anche requisiti di processo orientati alla rigenerazione;
  • l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una convenzione tipo per l’uso temporaneo di edifici dismessi;
  • individuando specifici incentivi: rimodulazione della TARI, esenzione dal reperimento e realizzazione delle dotazioni territoriali di verde e parcheggi pubblici, questi ultimi nel caso sia dimostrata la presenza di una comoda accessibilità all’area tramite mezzi pubblici o siano presenti in prossimità aree a parcheggio sufficientemente grandi da permettere il soddisfacimento delle esigenze legate all’uso.
2125
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Dal punto di vista delle procedure di carattere edilizio, l’uso temporaneo non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari interessate. Se insediato in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo.
 
2126
Pur non realizzandosi il mutamento d’uso, sono escluse dall’uso temporaneo le seguenti destinazioni d’uso: residenza (A), strutture ricettive alberghiere (B1), produzione industriale e artigianale di beni (C1), servizi ricreativi (D3) limitatamente a sale da gioco ed agenzie di scommesse, attività commerciali (E1, E2, E3).
 
2127
L’uso residenziale (A) è ammissibile nel caso di strutture temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve, in termini di "ospitalità" e non permanenza (es. abitazioni temporanee che vengono utilizzate e dismesse in un ciclo definito e scandito dai tempi di realizzazione degli interventi e subordinate alla programmazione dei lavori di ripristino).
 
2128
La proposta di uso temporaneo deve essere preceduta da un’analisi storica del sito che consenta al proprietario di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone presenti nella struttura.
 
2129
Le attività che possono interferire con ricettori sensibili all’intorno sono ammesse esclusivamente a seguito di valutazione delle condizioni al contorno, evitando localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.
 
2130
Il riuso degli spazi aperti è consentito come area di pertinenza per gli usi non esclusi e per attività temporanee di natura culturale, sociale, ricreativa, sportiva, ludica. E’ consentita l’installazione di chioschi (nel rispetto delle normative specifiche di cui al Regolamento edilizio - art. 42 >>) piattaforme per dehors e strutture temporanee a supporto di concerti, spettacoli, eventi.
 
2131
L’uso temporaneo è avviato sulla base di una convenzione col Comune nella quale sono indicati i criteri e le modalità di utilizzazione degli spazi dismessi o in via di dismissione. La convenzione contiene indicazioni relative al processo di rigenerazione degli immobili nel contesto urbano. 2132
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